ARTICOLO
1
La Sicilia, con le isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e
Pantelleria, è costituita in Regione autonoma, fornita di
personalità giuridica, entro l'unità politica dello Stato italiano,
sulla base dei principi democratici che ispirano la vita della
Nazione. La città di Palermo è il capoluogo della
Regione.
TITOLO I
ORGANI DELLA REGIONE
ARTICOLO
2
Organi della Regione sono: l'Assemblea, la Giunta e il
Presidente regionali. Il Presidente Regionale e la Giunta
costituiscono il Governo della Regione.
SEZIONE I
Assemblea regionale
ARTICOLO 3
L'Assemblea
regionale è costituita di novanta Deputati eletti nella Regione a
suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata
dall'Assemblea regionale in base ai principi fissati dalla
Costituente in materia di elezioni politiche. I Deputati
rappresentano l'intera Regione e cessano di diritto dalla carica
allo spirare del termine di quattro anni. La nuova Assemblea è
convocata dal Presidente regionale entro tre mesi dalla detta
scadenza.
ARTICOLO
4
L'Assemblea regionale elegge nel suo seno il Presidente, due
Vice Presidente, i Segretari dell'Assemblea e le Commissioni
permanenti, secondo le norme del suo regolamento interno, che
contiene altresì le disposizioni circa l'esercizio delle funzioni
spettanti all'Assemblea regionale.
ARTICOLO 5
I
Deputati, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni,
prestano nell'Assemblea il giuramento di esercitarle col solo scopo
del bene inseparabile dell'Italia e della Regione.
ARTICOLO
6
I Deputati non sono sindacabili per i voti dati nell'Assemblea
regionale e per le opinioni espresse nell'esercizio della loro
funzione.
ARTICOLO 7
I Deputati hanno il diritto di
interpellanza, di interrogazione e di mozione in seno
all'Assemblea.
ARTICOLO 8
Il Commissario dello Stato di
cui all'art. 27 può proporre al Governo dello Stato lo scioglimento
della Assemblea regionale per persistente violazione del presente
Statuto. Il decreto di scioglimento deve essere preceduto dalla
deliberazione delle Assemblee legislative dello Stato. L'ordinaria
amministrazione della Regione è allora affidata ad una Commissione
straordinaria di tre membri, nominata dal Governo nazionale su
designazione delle stesse Assemblee legislative. Tale Commissione
indice le nuove elezioni per l'Assemblea regionale nel termine di
tre mesi.
SEZIONE
II
Presidente regionale e Giunta regionale
ARTICOLO
9
Il Presidente regionale e gli Assessori sono eletti
dall'Assemblea regionale nella sua prima seduta e nel suo seno a
maggioranza assoluta di voti segreti dei Deputati. La Giunta
regionale è composta dal Presidente regionale e dagli Assessori.
Questi sono preposti dal Presidente regionale a singoli rami
dell'Amministrazione.
ARTICOLO 10
Il Presidente regionale
in caso di sua assenza od impedimento è sostituito dall'Assessore da
lui designato. Nel caso di dimissioni, incapacità, o morte del
Presidente regionale, il Presidente dell'Assemblea convocherà entro
quindici giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente
regionale.
TITOLO II
FUNZIONI DEGLI ORGANI
REGIONALI
SEZIONE I
Funzioni dell'Assemblea
Regionale
ARTICOLO 11
L'Assemblea regionale è convocata
dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di
ogni bimestre e, straordinariamente, a richiesta del Governo
regionale, o di almeno venti Deputati.
ARTICOLO 12
L'iniziativa delle leggi regionali
spetta al Governo ed ai Deputati regionali. I progetti di legge sono
elaborati dalle Commissioni dell'Assemblea regionale con la
partecipazione della rappresentanza degli interessi professionali e
degli organi tecnici regionali. I regolamenti per l'esecuzione delle
leggi formate dall'Assemblea regionale sono emanati dal Governo
regionale.
ARTICOLO 13
Le leggi approvate dall'Assemblea
regionale ed i regolamenti emanati dal Governo regionale non sono
perfetti, se mancanti della firma del Presidente regionale e degli
Assessori competenti per materia. Sono promulgati dal Presidente
regionale decorsi i termini di cui all'art. 29, comma 2 , e
pubblicati nella < Gazzetta Ufficiale della Regione >. Entrano
in vigore nella Regione quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo
diversa disposizione, compresa nella singola legge o nel singolo
regolamento.
ARTICOLO 14
L'Assemblea, nell'ambito della
Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza
pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla
Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle
seguenti materie:
a) agricoltura e foreste;
b) bonifica;
c) usi civici;
d) industria e commercio,
salva la disciplina dei rapporti privati;
e) incremento della
produzione agricola ed industriale: valorizzazione, distribuzione,
difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività
commerciali;
f) urbanistica;
g) lavori
pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse
prevalentemente nazionale;
h) miniere, cave, torbiere, saline;
i) acque pubbliche,
in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'interesse
nazionale;
l)
pesca e caccia;
m) pubblica
beneficenza ed opere pie;
n) turismo,
vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle
antichità e delle opere artistiche;
o) regime degli
enti locali e delle circoscrizioni relative;
p) ordinamento
degli uffici e degli enti regionali;
q) stato giuridico
ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni
caso non inferiore a quello del personale dello Stato;
r) istruzione
elementare, musei, biblioteche, accademie;
s) espropriazione
per pubblica utilità.
ARTICOLO 15
Le
circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne
derivano sono soppressi nell'ambito della Regione siciliana.
L'ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui
comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia
autonomia amministrativa e finanziaria. Nel quadro di tali principi
generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva e
l'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e
controllo degli enti locali.
ARTICOLO 16
L'ordinamento
amministrativo di cui all'articolo precedente sarà regolato, sulla
base dei principi stabiliti dal presente Statuto, dalla prima
Assemblea regionale.
ARTICOLO 17
Entro i
limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la
legislazione dello Stato, l'Assemblea regionale può, al fine di
soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri
della Regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei
servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione:
a)
comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere;
b) igiene e sanità
pubblica;
c)
assistenza sanitaria;
d) istruzione media
e universitaria;
e)
disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio;
f) legislazione
sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale,
osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato;
g) annona;
h) assunzione di
pubblici servizi;
i) tutte le altre
materie che implicano servizi di prevalente interesse
regionale.
ARTICOLO 18
L'Assemblea regionale può emettere
voti, formulare progetti sulle materie di competenza degli organi
dello Stato che possano interessare la Regione, e presentarli alle
Assemblee legislative dello Stato.
ARTICOLO 19
L'Assemblea
regionale, non più tardi del mese di gennaio, approva il bilancio
della Regione per il prossimo nuovo esercizio, predisposto dalla
Giunta regionale. L'esercizio finanziario ha la stessa decorrenza di
quello dello Stato. All'approvazione della stessa Assemblea è pure
sottoposto il rendiconto generale della Regione.
SEZIONE
II
Funzioni del Presidente e della Giunta
regionale.
ARTICOLO 20
Il Presidente e gli Assessori
regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli articoli 12,
13 comma 1 e 2; 19 comma 1, svolgono nella Regione le funzioni
esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli
articoli 14, 15 e 17. Sulle altre non comprese negli articoli 14, 15
e 17 svolgono un'attività amministrativa secondo le direttive del
Governo dello Stato. Essi sono responsabili di tutte le loro
funzioni, rispettivamente, di fronte all'Assemblea regionale ed al
Governo dello Stato.
ARTICOLO 21
Il Presidente è
Capo del Governo regionale e rappresenta la Regione. Egli
rappresenta altresì nella Regione il Governo dello Stato, che può
tuttavia inviare temporaneamente propri commissari per la
esplicazione di singole funzioni statali. Col rango di Ministro
partecipa al Consiglio dei Ministri con voto deliberativo nelle
materie che interessano la Regione.
ARTICOLO 22
La Regione
ha diritto di partecipare con un suo rappresentante, nominato dal
Governo regionale, alla formazione delle tariffe ferroviarie dello
Stato ed alla istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali
di comunicazione e trasporti, terrestri, marittimi ed aerei, che
possano comunque interessare la Regione.
TITOLO
III
ORGANI GIURISDIZIONALI
ARTICOLO 23
Gli organi
giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni
per gli affari concernenti la Regione. Le Sezioni del Consiglio di
Stato e della Corte dei conti svolgeranno altresì le funzioni,
rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e
contabile. I magistrati della Corte dei conti sono nominati, di
accordo, dai Governi dello Stato e della Regione. I ricorsi
amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti
amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente regionale,
sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato.
ARTICOLO
24
È istituita in Roma un'Alta Corte con sei membri e due
supplenti, oltre il Presidente ed il Procuratore generale, nominato
in pari numero dalle Assemblee legislative dello Stato e della
Regione, e scelti fra persone di speciale competenza in materia
giuridica. Il Presidente ed il Procuratore generale sono nominati
dalla stessa Alta Corte. L'onere finanziario riguardante l'Alta
Corte è ripartito egualmente fra lo Stato e la
Regione.
ARTICOLO 25
L'Alta Corte giudica sulla
costituzionalità: a) delle leggi emanate dall'Assemblea regionale;
b) delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al
presente statuto ed ai fini della efficacia dei medesimi entro la
Regione.
ARTICOLO 26
L'Alta Corte giudica pure dei
reati compiuti dal Presidente e dagli Assessori regionali
nell'esercizio delle funzioni di cui al presente statuto, ed
accusati dall'Assemblea regionale.
ARTICOLO 27
Un
Commissario, nominato dal Governo dello Stato, promuove presso
l'Alta corte i giudizi di cui agli articoli 25 e 26 e, in
quest'ultimo caso, anche in mancanza di accuse da parte
dell'Assemblea regionale.
ARTICOLO 28
Le leggi
dell'Assemblea regionale sono inviate entro tre giorni
dall'approvazione al Commissario dello Stato, che entro i successivi
cinque giorni può impugnarle davanti l'Alta Corte.
ARTICOLO
29
L'Alta Corte decide sulle impugnazioni entro venti giorni
dalla ricevuta delle medesime. Decorsi otto giorni, senza che al
Presidente regionale sia pervenuta copia dell'impugnazione, ovvero
scorsi trenta giorni dalla impugnazione, senza che al Presidente
regionale sia pervenuta da parte dell'Alta Corte sentenza di
annullamento, le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
ARTICOLO
30
Il Presidente regionale, anche su voto dell'Assemblea
regionale, ed il Commissario di cui all'art. 27, possono impugnare
per incostituzionalità davanti l'Alta Corte le leggi ed i
regolamenti dello Stato, entro trenta giorni dalla
pubblicazione.
TITOLO IV
POLIZIA.
ARTICOLO 31
Al
mantenimento dell'ordine pubblico provvede il Presidente regionale a
mezzo della polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende
disciplinarmente, per l'impiego e l'utilizzazione, dal Governo
regionale. Il Presidente della Regione può chiedere l'impiego delle
Forze armate dello Stato. Tuttavia il Governo dello Stato potrà
assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, a richiesta
del Governo regionale, congiuntamente al Presidente dell'Assemblea
e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando siano
compromessi l'interesse generale dello Stato e la sua
sicurezza
Il Presidente ha anche il diritto di proporre, con
richiesta motivata al Governo centrale, la rimozione o il
trasferimento fuori dell'Isola, dei funzionari di polizia. Il
Governo regionale può organizzare corpi speciali di polizia
amministrativa per la tutela di particolari servizi ed
interessi.
TITOLO V
PATRIMONIO E FINANZE.
ARTICOLO
32
I beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche
esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli
che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere
nazionale.
ARTICOLO 33
Sono altresì assegnati
alla Regione e costituiscono il suo patrimonio, i beni dello Stato
oggi esistenti nel territorio della Regione e che non sono della
specie di quelli indicati nell'articolo precedente. Fanno parte del
patrimonio indisponibile della Regione: le foreste, che a norma
delle leggi in materia costituiscono oggi il demanio forestale dello
Stato nella Regione; le miniere, le cave e torbiere, quando la
disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo; le cose
d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico ed
artistico, da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo
regionale; gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della
Regione coi loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico
servizio della Regione.
ARTICOLO 34
I beni immobili che si
trovano nella Regione e che non sono in proprietà di alcuno,
spettano al patrimonio della Regione.
ARTICOLO 35
Gli
impegni già assunti dallo Stato verso gli enti regionali sono
mantenuti con adeguamento al valore della moneta all'epoca del
pagamento.
ARTICOLO
36
Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con
i redditi patrimoniali della Regione a mezzo di tributi, deliberati
dalla medesima.
Sono però riservate allo Stato le imposte di
produzione e le entrate nei monopoli dei tabacchi e del lotto.
ARTICOLO 37
Per le imprese industriali e
commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della
Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti,
nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito
da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi. L'imposta
relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli
organi di riscossione della medesima.
ARTICOLO
38
Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a
titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad
un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici. Questa somma
tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella
Regione in confronto della media nazionale. Si procederà ad una
revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle
variazioni dei dati assunti per il precedente
computo.
ARTICOLO 39
Il regime doganale della Regione è di
esclusiva competenza dello Stato. Le tariffe doganali, per quanto
interessa la Regione e relativamente ai limiti massimi, saranno
stabilite previa consultazione del Governo regionale. Sono esenti da
ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo,
nonché il macchinario attinente alla trasformazione industriale dei
prodotti agricoli della Regione.
ARTICOLO 40
Le
disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato
hanno vigore anche nella Regione. È però istituita presso il Banco
di Sicilia, finchè permane il regime vincolistico sulle valute, una
Camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni della
Regione le valute estere provenienti dalle esportazioni siciliane,
dalle rimesse degli emigranti, dal turismo e dal ricavo dei noli di
navi iscritte nei compartimenti siciliani.
ARTICOLO 41
Il
Governo della Regione ha facoltà di emettere prestiti
interni.
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE.
ARTICOLO 42
L'Alto Commissario e la Consulta
regionale della Sicilia, compresi i tecnici, restano in carica con
le attuali funzioni fino alla prima elezione dell'Assemblea
regionale, che avrà luogo, a cura del Governo dello Stato, entro tre
mesi dall'approvazione del presente statuto, in base alla emananda
legge elettorale politica dello Stato. Le circoscrizioni dei collegi
elettorali sono, però, determinate in numero di nove, in
corrispondenza alle attuali circoscrizioni provinciali, e ripartendo
il numero dei Deputati in base alla popolazione di ogni
circoscrizione.