Lo Statuto di Autonomia Siciliana




PREMESSA

 

Il 15 maggio I 946 veniva approvato lo Statuto della Regione Siciliana.

Da quel momento ha inizio l’esperienza autonomistica che ha influenzato la successiva elaborazione della Costituzione Italiana, entrata in vigore il 1°gennaio del 1948.
Prima di quella data lo Stato italiano, in tutta la sua storia e nei diversi regimi politici che si sono succeduti (il liberale prima e il fascista poi), sì era caratterizzato come Stato accentrato.
I poteri legislativi erano concentrati nel Parlamento nazionale ed i poteri amministrativi erano attribuiti al Governo ed ai ministri da esso dipendenti.

Lo Statuto siciliano segna quindi una svolta nella storia istituzionale italiana.

Ma che cosa significa autonomia regionale?
Sul piano giuridico, l’autonomia regionale si compone soprattutto di due elementi.
In primo luogo c’è 1’autonomia legislativa, cioè il potere della Regione di emanare proprie leggi nelle materie indicate dallo Statuto.
Quest’ultimo si riferisce a materie molto importanti, come l’agricoltura, l’industria,l’organizzazione dei Comuni e delle Province, la pubblica istruzione, la formazione professionale.
Le leggi in queste materie, perciò, non devono essere fatte lontano, a Roma, dal Parlamento nazionale, ma possono essere approvate in Sicilia.

Questo è un fatto di straordinaria importanza, con un significato preciso: le leggi sono approvate da un organo più vicino ai cittadini e perciò maggiormente in grado di capirne e interpretarne i bisogni reali, i desideri, le esigenze. Naturalmente l’autonomia legislativa della Regione non comporta la frantumazione dello Stato in tante unità non comunicanti.

La legge della Regione deve infatti rispettare alcuni limiti stabiliti dalla legge dello Stato, ma si tratta generalmente, secondo lo Statuto, di limiti assai tenui, come quello rappresentato dai principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato.
La Regione non si limita a legiferare tramite un suo organo, e cioè l’Assemblea Regionale Siciliana, ma le esegue nel suo territorio e cura la maggior parte dell’attività amministrativa diretta a soddisfare i bisogni concreti dei cittadini.
Il secondo elemento dell’autonomia regionale è infatti l’autonomia amministrativa.

Le leggi fissano delle regole generali e astratte, ma queste vanno poi applicate in concreto, per esempio concedendo ai cittadini le autorizzazioni necessarie per l’avvio delle loro attività, erogando i contributi finanziari a favore delle attività economiche, vietando certe attività o certi usi del territorio perché contrari a fondamentali interessi pubblici, come la tutela del paesaggio e dell’ambiente.
Queste attività amministrative non sono svolte lontano dai cittadini interessati, ma vengono curate dalla amministrazione regionale direttamente oppure per mezzo dei Comuni e delle Province.

Lo Statuto siciliano ha influenzato i Costituenti che hanno voluto dare vita ad uno Stato regionale.

Accanto alla Sicilia, perciò, esistono altre 19 Regioni tutte dotate di autonomia legislativa e amministrativa.
Ma la Sicilia, insieme con la Valle d’Aosta, il Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige e la Sardegna, gode di condizioni particolari di autonomia. Queste cinque Regioni si chiamano infatti ‘Regioni speciali”, e si distinguono da tutte le altre che sono denominate “Regioni ordinarie “. Lo Statuto concede infatti alla Sicilia un ‘autonomia maggiore rispetto a quella attribuita dalla Costituzione alle Regioni ordinarie.

La potestà legislativa e amministrativa della Sicilia si estende a materie che, invece, non rientrano nella competenza delle Regioni ordinarie. Inoltre minori sono i limiti che alla sua autonomia possono derivare dalle leggi dello Stato.

L’autonomia regionale è una grande conquista della nostra democrazia per almeno tre ragioni.
La prima, come abbiamo già visto, consiste nel fatto che essa rende il potere legislativo e quello amministrativo più vicino ai cittadini e perciò più sensibile nei confronti delle loro esigenze.
Le leggi e gli atti amministrativi potranno soddisfare i loro bisogni meglio e più rapidamente di quanto può avvenire in uno Stato accentrato.
La seconda consiste nell’abitudine al confronto democratico che l’autonomia crea nei cittadini.
Questi ultimi non devono aspettare che uno Stato lontano soddisfi le loro domande, ma possono partecipare attivamente alla vita pubblica che si svolge in ambito regionale.

Possono candidarsi alle cariche regionali e possono richiedere al Governo regionale (formato dalla Giunta e dal Presidente della Regione), nonché all’Assemblea Regionale siciliana, di comportarsi nel modo ritenuto migliore per la cura dell’interesse dei siciliani.

L’autonomia è pertanto una palestra di democrazia.

Infine l’autonomia regionale rende i deputati regionali, che formano l’Assemblea Regionale Siciliana e gli Assessori, che compongono la Giunta regionale, più responsabili verso i cittadini. Poiché la loro attività è più visibile rispetto a quella più lontana del Governo nazionale, i cittadini possono più facilmente esercitare un controllo democratico su coloro che hanno eletto. L’autonomia quindi garantisce la responsabilità dei deputati e degli assessori regionali nei confronti dei cittadini.

Ma l’autonomia richiede pure un cittadino responsabile, cioè un cittadino che si comporti, quando vota ed anche dopo, in modo da richiedere alla Regione non tanto benefici particolari per sé, quanto una politica diretta a curare il bene comune, l’interesse generale di tutti i siciliani.

La Sicilia, con il suo Statuto, ha dato un grande contributo alla crescita della democrazia nel nostro Paese.
Ma la democrazia è prima di tutto una pratica quotidiana fatta dell’attaccamento dei cittadini alle regole che la animano. Perciò è molto utile che tutti i cittadini siciliani conoscano lo Statuto della Regionale e ne comprendano il grande valore democratico.

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STATUTO DI AUTONOMIA DELLA REGIONE SICILIANA
 
A
pprovato con R.D.L. 15 maggio 1946, n.455.
(Pubblicato nella G.U. del Regno d'Italia n. 133-3 del 10 giugno 1946)
Convertito in Legge Costituzionale il 26 Febbraio del 1948».
(Pubblicato nella G.U. della Repubblica n. 58 del 9 marzo 1948)

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ARTICOLO 1
La Sicilia, con le isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria, è costituita in Regione autonoma, fornita  di personalità giuridica, entro l'unità politica dello Stato italiano, sulla base dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione. La città di Palermo è il capoluogo della Regione.

TITOLO I
ORGANI DELLA REGIONE

ARTICOLO 2
Organi della Regione sono: l'Assemblea, la Giunta e il Presidente regionali. Il Presidente Regionale e la Giunta costituiscono il Governo della Regione.

SEZIONE I
Assemblea regionale

ARTICOLO 3
L'Assemblea regionale è costituita di novanta Deputati eletti nella Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata dall'Assemblea regionale in base ai principi fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche. I Deputati rappresentano l'intera Regione e cessano di diritto dalla carica allo spirare del termine di quattro anni. La nuova Assemblea è convocata dal Presidente regionale entro tre mesi dalla detta scadenza.

ARTICOLO 4
L'Assemblea regionale elegge nel suo seno il Presidente, due Vice Presidente, i Segretari dell'Assemblea e le Commissioni permanenti, secondo le norme del suo regolamento interno, che contiene altresì le disposizioni circa l'esercizio delle funzioni spettanti all'Assemblea regionale.

ARTICOLO 5
I Deputati, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano nell'Assemblea il giuramento di esercitarle col solo scopo del bene inseparabile dell'Italia e della Regione.

ARTICOLO 6
I Deputati non sono sindacabili per i voti dati nell'Assemblea regionale e per le opinioni espresse nell'esercizio della loro funzione.

ARTICOLO 7
I Deputati hanno il diritto di interpellanza, di interrogazione e di mozione in seno all'Assemblea.

ARTICOLO 8
Il Commissario dello Stato di cui all'art. 27 può proporre al Governo dello Stato lo scioglimento della Assemblea regionale per persistente violazione del presente Statuto. Il decreto di scioglimento deve essere preceduto dalla deliberazione delle Assemblee legislative dello Stato. L'ordinaria amministrazione della Regione è allora affidata ad una Commissione straordinaria di tre membri, nominata dal Governo nazionale su designazione delle stesse Assemblee legislative. Tale Commissione indice le nuove elezioni per l'Assemblea regionale nel termine di tre mesi.

SEZIONE II
Presidente regionale e Giunta regionale

ARTICOLO 9
Il Presidente regionale e gli Assessori sono eletti dall'Assemblea regionale nella sua prima seduta e nel suo seno a maggioranza assoluta di voti segreti dei Deputati. La Giunta regionale è composta dal Presidente regionale e dagli Assessori. Questi sono preposti dal Presidente regionale a singoli rami dell'Amministrazione.

ARTICOLO 10
Il Presidente regionale in caso di sua assenza od impedimento è sostituito dall'Assessore da lui designato. Nel caso di dimissioni, incapacità, o morte del Presidente regionale, il Presidente dell'Assemblea convocherà entro quindici giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente regionale.

TITOLO II
FUNZIONI DEGLI ORGANI REGIONALI

SEZIONE I
Funzioni dell'Assemblea Regionale

ARTICOLO 11
L'Assemblea regionale è convocata dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni bimestre e, straordinariamente, a richiesta del Governo regionale, o di almeno venti Deputati.

ARTICOLO 12
L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo ed ai Deputati regionali. I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni dell'Assemblea regionale con la partecipazione della rappresentanza degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali. I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'Assemblea regionale sono emanati dal Governo regionale.

ARTICOLO 13
Le leggi approvate dall'Assemblea regionale ed i regolamenti emanati dal Governo regionale non sono perfetti, se mancanti della firma del Presidente regionale e degli Assessori competenti per materia. Sono promulgati dal Presidente regionale decorsi i termini di cui all'art. 29, comma 2 , e pubblicati nella < Gazzetta Ufficiale della Regione >. Entrano in vigore nella Regione quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo diversa disposizione, compresa nella singola legge o nel singolo regolamento.

ARTICOLO 14
L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:
a) agricoltura e foreste;  
b) bonifica;  
c) usi civici;  
d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;  
e) incremento della produzione agricola ed industriale: valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;   
f) urbanistica; 
g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale; 
h) miniere, cave, torbiere, saline;  
i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'interesse nazionale;  
l) pesca e caccia;  
m) pubblica beneficenza ed opere pie;  
n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche;  
o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative; 
p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;  
q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;  
r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;  
s) espropriazione per pubblica utilità.

ARTICOLO 15   
Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell'ambito della Regione siciliana. L'ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria. Nel quadro di tali principi generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali.

ARTICOLO 16
L'ordinamento amministrativo di cui all'articolo precedente sarà regolato, sulla base dei principi stabiliti dal presente Statuto, dalla prima Assemblea regionale.

ARTICOLO 17
Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l'Assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione:
a) comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere;  
b) igiene e sanità pubblica; 
c) assistenza sanitaria;  
d) istruzione media e universitaria; 
e) disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio;  
f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato;  
g) annona;  
h) assunzione di pubblici servizi;  
i) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale.

ARTICOLO 18
L'Assemblea regionale può emettere voti, formulare progetti sulle materie di competenza degli organi dello Stato che possano interessare la Regione, e presentarli alle Assemblee legislative dello Stato.

ARTICOLO 19
L'Assemblea regionale, non più tardi del mese di gennaio, approva il bilancio della Regione per il prossimo nuovo esercizio, predisposto dalla Giunta regionale. L'esercizio finanziario ha la stessa decorrenza di quello dello Stato. All'approvazione della stessa Assemblea è pure sottoposto il rendiconto generale della Regione.

SEZIONE II
Funzioni del Presidente e della Giunta regionale.

ARTICOLO 20
Il Presidente e gli Assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli articoli 12, 13 comma 1 e 2; 19 comma 1, svolgono nella Regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli articoli 14, 15 e 17. Sulle altre non comprese negli articoli 14, 15 e 17 svolgono un'attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato. Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente, di fronte all'Assemblea regionale ed al Governo dello Stato.

ARTICOLO 21 
Il Presidente è Capo del Governo regionale e rappresenta la Regione. Egli rappresenta altresì nella Regione il Governo dello Stato, che può tuttavia inviare temporaneamente propri commissari per la esplicazione di singole funzioni statali. Col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione.

ARTICOLO 22
La Regione ha diritto di partecipare con un suo rappresentante, nominato dal Governo regionale, alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti, terrestri, marittimi ed aerei, che possano comunque interessare la Regione.

TITOLO III
ORGANI GIURISDIZIONALI

ARTICOLO 23 
Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione. Le Sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti svolgeranno altresì le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile. I magistrati della Corte dei conti sono nominati, di accordo, dai Governi dello Stato e della Regione. I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente regionale, sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato.

ARTICOLO 24 
È istituita in Roma un'Alta Corte con sei membri e due supplenti, oltre il Presidente ed il Procuratore generale, nominato in pari numero dalle Assemblee legislative dello Stato e della Regione, e scelti fra persone di speciale competenza in materia giuridica. Il Presidente ed il Procuratore generale sono nominati dalla stessa Alta Corte. L'onere finanziario riguardante l'Alta Corte è ripartito egualmente fra lo Stato e la Regione.

ARTICOLO 25 
L'Alta Corte giudica sulla costituzionalità: a) delle leggi emanate dall'Assemblea regionale; b) delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al presente statuto ed ai fini della efficacia dei medesimi entro la Regione.

ARTICOLO 26 
L'Alta Corte giudica pure dei reati compiuti dal Presidente e dagli Assessori regionali nell'esercizio delle funzioni di cui al presente statuto, ed accusati dall'Assemblea regionale.

ARTICOLO 27
Un Commissario, nominato dal Governo dello Stato, promuove presso l'Alta corte i giudizi di cui agli articoli 25 e 26 e, in quest'ultimo caso, anche in mancanza di accuse da parte dell'Assemblea regionale.

ARTICOLO 28
Le leggi dell'Assemblea regionale sono inviate entro tre giorni dall'approvazione al Commissario dello Stato, che entro i successivi cinque giorni può impugnarle davanti l'Alta Corte.

ARTICOLO 29
L'Alta Corte decide sulle impugnazioni entro venti giorni dalla ricevuta delle medesime. Decorsi otto giorni, senza che al Presidente regionale sia pervenuta copia dell'impugnazione, ovvero scorsi trenta giorni dalla impugnazione, senza che al Presidente regionale sia pervenuta da parte dell'Alta Corte sentenza di annullamento, le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

ARTICOLO 30 
Il Presidente regionale, anche su voto dell'Assemblea regionale, ed il Commissario di cui all'art. 27, possono impugnare per incostituzionalità davanti l'Alta Corte le leggi ed i regolamenti dello Stato, entro trenta giorni dalla pubblicazione.

TITOLO IV
POLIZIA.

ARTICOLO 31
Al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il Presidente regionale a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l'impiego e l'utilizzazione, dal Governo regionale. Il Presidente della Regione può chiedere l'impiego delle Forze armate dello Stato. Tuttavia il Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza, a richiesta del Governo regionale, congiuntamente al Presidente dell'Assemblea e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando siano compromessi l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza
Il Presidente ha anche il diritto di proporre, con richiesta motivata al Governo centrale, la rimozione o il trasferimento fuori dell'Isola, dei funzionari di polizia. Il Governo regionale può organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari servizi ed interessi.

TITOLO V
PATRIMONIO E FINANZE.

ARTICOLO 32
I beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.

ARTICOLO 33  
Sono altresì assegnati alla Regione e costituiscono il suo patrimonio, i beni dello Stato oggi esistenti nel territorio della Regione e che non sono della specie di quelli indicati nell'articolo precedente. Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione: le foreste, che a norma delle leggi in materia costituiscono oggi il demanio forestale dello Stato nella Regione; le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo; le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico ed artistico, da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale; gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione coi loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio della Regione.

ARTICOLO 34
I beni immobili che si trovano nella Regione e che non sono in proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.

ARTICOLO 35
Gli impegni già assunti dallo Stato verso gli enti regionali sono mantenuti con adeguamento al valore della moneta all'epoca del pagamento.

ARTICOLO 36 
Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima.
Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate nei monopoli dei tabacchi e del lotto.

ARTICOLO 37
Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi. L'imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima.

ARTICOLO 38  
Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici. Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto della media nazionale. Si procederà ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo.

ARTICOLO 39
Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato. Le tariffe doganali, per quanto interessa la Regione e relativamente ai limiti massimi, saranno stabilite previa consultazione del Governo regionale. Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo, nonché il macchinario attinente alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Regione.

ARTICOLO 40
Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione. È però istituita presso il Banco di Sicilia, finchè permane il regime vincolistico sulle valute, una Camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni della Regione le valute estere provenienti dalle esportazioni siciliane, dalle rimesse degli emigranti, dal turismo e dal ricavo dei noli di navi iscritte nei compartimenti siciliani.

ARTICOLO 41
Il Governo della Regione ha facoltà di emettere prestiti interni.  

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

ARTICOLO 42
L'Alto Commissario e la Consulta regionale della Sicilia, compresi i tecnici, restano in carica con le attuali funzioni fino alla prima elezione dell'Assemblea regionale, che avrà luogo, a cura del Governo dello Stato, entro tre mesi dall'approvazione del presente statuto, in base alla emananda legge elettorale politica dello Stato. Le circoscrizioni dei collegi elettorali sono, però, determinate in numero di nove, in corrispondenza alle attuali circoscrizioni provinciali, e ripartendo il numero dei Deputati in base alla popolazione di ogni circoscrizione.

ARTICOLO 43 
Una Commissione paritetica di quattro membri nominati dall'Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione, nonché' le norme per l'attuazione del presente statuto.
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